DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.
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DIRITTO ANNUALE

Foglio di calcolo per le imprese tenute al versamento del diritto annuale 2023 commisurato al fatturato
(v.1.0.0 del 25/06/2023)

Il Diritto Annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare ogni anno a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.

Soggetti tenuti al pagamento

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese e i soggetti che, al 1° Gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nonché le imprese e i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.

Poiché il presupposto del diritto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., sono soggetti al versamento del diritto annuale anche:
• le società in liquidazione;
• le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A.

Le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria sono tenute al pagamento.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno, pertanto è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento.

In caso di trasferimento nel corso dell’anno della sede legale in un’altra provincia, l'impresa o il soggetto R.E.A. sono tenuti ad effettuare il pagamento del diritto annuale esclusivamente a favore della Camera di Commercio nella cui provincia avevano sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

In relazione alla Risoluzione 93/E del 18/07/2017, sulle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017, i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

Sedi secondarie e unità locali

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le seguenti modalità:

• nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;

• ove le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;

• le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare il diritto a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni unità locale o sede secondaria iscritta.

I soggetti iscritti esclusivamente al REA (le associazioni, gli enti, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, ecc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

Soggetti non tenuti al pagamento

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 359/2001:

• le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;

• le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

• le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

• le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

• le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

Diritto annuale 2023 - Modalità e termini di pagamento

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2023 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o, in alternativa, la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito: https://dirittoannuale.camcom.it, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Versamento con modello F24

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica.

Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento ("2023" quest'anno).

Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

Scadenze

Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Diritto annuale 2023 - Importi

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con le riduzioni percentuali dell'importo da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2023 è pari al 50 per cento.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato, per le C.C.I.A.A. che lo avessero deliberato (vedi elenco), l’aumento per gli anni 2023, 2024 e 2025 della misura del diritto annuale fino al 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e dell'eventuale maggiorazione del 20%.

Tipologie di soggetti Importo dovuto con maggiorazione 20% Importo dovuto senza maggiorazione 20%
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 100,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani,coltivatori diretti e impnditori agricoli) 53,00 44,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 50,00
Società semplici non agricole 120,00 100,00
Società di cui al comma 2 dell'art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 100,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 15,00
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) 66,00 55,00

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente.
Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2023. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e l'eventuale maggiorazione del 20% deliberata dalla C.C.I.A.A. di competenza territoriale (vedi elenco).

Scaglioni di fatturato Misure fisse e aliquote
fino a 100.000,00 Euro 200,00 (Misura fissa)
100.000,01 - 250.000,00 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00
250.000,01 - 500.000,00 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
 500.000,01 - 1.000.000,00 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00
 1.000.000,01 - 10.000.000,00 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
10.000.000,01 - 35.000.000,00 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
35.000.000,01 - 50.000.000,00 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che debbono determinare il diritto camerale annuale in base al “fatturato”.
Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP 2023 al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1° gennaio 2023

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Per determinare il diritto annuale da versare le imprese dovranno sommare all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

L’importo da versare, per ciascuna unità locale o sede secondaria, è pari al 20% del dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00, a cui va applicata la riduzione del 50% e l'eventuale maggiorazione stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di euro 18,00 (comprensivo della maggiorazione del 20%) ovvero di euro 15,00 (senza maggiorazione).

Fonte: C.C.I.A.A. di Roma


Per approfondire:

• Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 - Incremento delle misure del diritto annuale (per gli anni 2023, 2024 e 2025)

• Nota MimIt n. 339674 del 11 novembre 2022 - Misure del diritto annuale anno 2023

• Nota MiSE n. 429691 del 22 dicembre 2021 - Misure del diritto annuale anno 2022

• Nota MiSE n. 286980 del 22 dicembre 2020 - Misure del diritto annuale anno 2021

• Nota n. 347962 dell’11 dicembre 2019 - Misure del diritto annuale anno 2020

• Decreto ministeriale 12 marzo 2020 - Camere di commercio. Incremento delle misure del diritto annuale (per gli anni 2020, 2021 e 2022)

• Comunicazione del MiSE prot. 432856 del 21/12/2018 (Misure del diritto annuale 2019)

• Nota del MiSE n. 00265505 del 16/01/2018 (Misure del diritto annuale 2018)

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017 - Incremento delle misure del diritto annuale anni 2017-2018-2019 - articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.



Revisione del 25/06/2023